Il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto Vincenzo Montemurro

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Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con C.U. 7 del 22.07.2016 e con riferimento al deferimento del Procuratore Federale proposto nei confronti del sig. Vincenzo Montemurro (all’epoca dei fatti dirigente dotato di potere di rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa), ha prosciolto lo stesso dagli addebiti contestati. Montemurro era stato deferito per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Giorgio De Giorgis in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 25.1.2012 all’1.2.2012, mentre l’agente Fabio Grossi rappresentava Granoche Pablo Louro, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatori e la Società del 31.1.2012; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente.

Questa la motivazione addotta dal Tribunale Federale Nazionale: “Il deferimento, di contro, non può essere accolto con riferimento al Sig. Montemurro, in quanto, non è ravvisabile l’ipotesi contestata, nemmeno con riferimento ad un ipotetico concorso, in quanto non vi è prova che il deferito abbia agito nel convincimento di determinare, con il suo operato, in capo agli agenti De Giorgis e Grossi, la situazione di conflitto di interessi normativamente vietata”.