Tribunale Federale FPI: responsabilità diretta ed oggettiva
Con decisione n. 45/2018 del 23.11.2018, il Tribunale Federale della Federazione Pugilistica Italiana ha applicato nei confronti di due tesserati e di una affiliata alla Federazione le sanzioni, rispettivamente, della sospensione e dell’ammenda a causa di comportamenti antiregolamentari.
Nello specifico, un tesserato con funzioni di dirigente sportivo dirigeva allenamenti di pugilato ed assumeva il ruolo di tecnico all’angolo nel corso di riunioni pugilistiche sprovvisto dei necessari titoli corrispondenti; un tesserato con funzioni di tecnico permetteva al precedente lo svolgimento delle mansioni di cui sopra pur essendo a conoscenza della mancanza dei titoli necessari; l’affiliata ASD rispondeva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per il comportamento tenuto dai propri tesserati.
La memoria depositata nell’interesse dei tre deferiti, di chiaro contenuto confessorio, confermava i fatti contestati; il Tribunale decideva dunque per l’irrogazione delle sanzioni specificate, senza l’applicazione della potenziale recidiva poiché i fatti oggetto del presente procedimento si erano verificati in epoca antecedente al deposito di altra sentenza che sanzionava i medesimi incolpati per violazioni dello stesso tipo.
(ASD Edera Ravenna Boxe / FPI)