Federazione Italiana Gioco Calcio: notifica del ricorso, CU n. 83/CSA del 26.2.16
Con CU n. 83/CSA del 26.2.16 la Corte Sportiva d’Appello ha annullato per inammissibilità la decisione del giudice di prime cure, affermando che per avallare la regolarità del contraddittorio è necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata e non solo della ricevuta di invio della stessa. Inoltre, sussiste in capo alla ricorrente l’obbligo di accertarsi presso i competenti uffici che quanto previsto dalla norma sia stato correttamente adempiuto (Leonfortese/Città di Scordia).
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