FPI: Conflitto con l’interesse sportivo
Con Decisione n. 2 del 31 gennaio 2018 il Tribunale Federale della FPI si è espresso sul procedimento disciplinare avviato a carico di un tesserato per aver nella sua qualità di arbitro/giudice concretamente partecipato alla fase organizzativa di una riunione avendo preso accordi con altre società e stabilito l’accoppiamento dei pugili. Il Tribunale ritenuto provato l’illecito contestato ha applicato la sanzione al tesserato per avvenuta violazione dell’art. 10 del Codice di comportamento Sportivo che dispone “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate”. (Curcuruto/FPI).