FIT: ricusazione componente collegio giudicante

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Con Decisione n. 25 del 17.12.2016 la Corte Federale d’Appello è intervenuta a seguito di una richiesta di ricusazione avanzata dal deferito avverso un componente del Collegio il quale si era precedentemente espresso in altro procedimento avente ad oggetto i medesimi fatti, stabilendo che “ai sensi del Regolamento di Giustizia della Fit può essere ricusato se ha dato consigli o manifestato pareri sull’oggetto della controversia prima della instaurazione del giudizio” e che pertanto l’essersi già pronunciato su altro procedimento avente ad oggetto i medesimi fatti “altro non può essere ritenuto che esclusiva espressione del potere decisionale del Collegio e non, come inammissibilmente prospettato dalla ricorrente, pareri o consigli in relazione all’oggetto della controversia“. (A. Gesualdi / FIT)

http://www.federtennis.it/PDF/Decisione_n25_2016_del_17_dicembre_2016.pdf