FIT: frode sportiva
Con Decisione n. 59/2012 la Corte Federale d’Appello ha statuito che nel caso in cui un Presidente di un circolo ometta di tesserare un numero piuttosto considerevole di atleti, egli integra l’elemento oggettivo della frode sportiva, ma non l’elemento psicologico della stessa, in quanto l’infrazione disciplinare è da ricondurre al mancato completamento del tesseramento di tutti gli associati, degli atleti, dei dirigenti, dei medici e dei massaggiatori e non può al contrario essere individuata in una dichiarazione mendace, la quale, al contrario, configurerebbe una frode sportiva. (TC President – FIT)
http://www.federtennis.it/PDF/Decisione_59_2012_del_15_marzo_2016.pdf