FIT: frode sportiva
Con Decisione n. 16 del 9.03.2016 il Tribunale Federale Nazionale ha stabilito che redigere un referto di gara falso non rappresenta solamente una violazione dei doveri di lealtà e correttezza, ma comporta altresì la violazione dell’art. 9 comma 4 R.G., in quanto costituisce frode sportiva il comportamento di chi “con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno nell’ambito di ogni attività federale“. (Romiti – Malaguti / FIP)
http://www.federtennis.it/PDF/Decisione%2016_2016_del_9_marzo_2016.pdf