FIR: Inammissibilità della prova testimoniale

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Con Decisione n. 9 del 21 dicembre 2017 la Corte Sportiva d’Appello della FIR pronunciandosi sul reclamo presentato da un’affiliata avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto responsabile l’allenatore di comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro, ha respinto il ricorso non ammettendo la prova testimoniale richiesta dalla società attesa la corretta percezione ed il puntuale richiamo dell’accaduto nel referto di gara. Secondo la Corte infatti il referto “ha efficacia di piena prova fino a querela di falso, ovvero le circostanze in esso indicate possono essere provate con ogni mezzo consentito dal c.p.c. quando queste non sono state direttamente percepite dal verbalizzante, o comunque, non si sono verificate alla sua presenza o contraddittorie rispetto ad altre circostanze oggettive”. (Rugby jesi 1970/FIR)

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