FIPAV: svincolo coattivo
Con Delibera n. 7 del 1.12.2016 la Commissione Tesseramento Atleti ha stabilito che qualora una tesserata richieda lo svincolo coattivo sulla scorta di plurime ragioni tra cui l’omessa visita medica, tale ricorso deve essere accolto in quanto “il tesseramento si costituisce con l’inoltro a FIPAV della documentazione prevista attraverso il dispositivo di firma digitale in possesso del legale rappresentante della società, che si fa garante dell’effettuazione della visita medica da parte dell’atleta. Secondo l’ormai consolidato orientamento formatosi in seno a tale Commissione (Sentenze Colacioppo, Laganà, Muzi, Biscarini, Camilli), ricade unicamente sul legale rappresentante di un sodalizio la responsabilità del possesso del certificato di idoneità sportiva per tutti gli atleti vincolati“. (E. Saracino / ASD Pallavolo Carrarese)