FIPAV: Riservatezza colloquio arbitrale
Con C.U. n. 18 del 19 dicembre 2016 il Tribunale Federale della FIPAV si è pronunciato in relazione al deferimento disposto a carico di un arbitro che, in violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui allo Statuto FIPAV, dopo aver nascostamente registrato il colloquio tecnico intercorso nello spogliatoio arbitrale al termine di un incontro di Campionato B1/M, ha poi diffuso il relativo file inviandolo ad una tesserata. Secondo quanto ribadito dall’organo giudicante il colloquio fra il Delegato arbitri e i direttori di gara “deve rimanere riservato”, pertanto, “l’atto di registrare un colloquio fra tesserati senza una preventiva autorizzazione dei presenti costituisce illecito disciplinare poiché lede quel fondamentale principio di lealtà, che tanto più un arbitro deve conoscere ed osservare”. (Montenegro/FIPAV).
http://www.federvolley.it/sites/default/files/comunicati/file/COMUNICATO%20N.%2018%20MONTENEGRO.pdf