FIPAV: Richiesta di astensione all’Organo giudicante
Con Decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 36 del 5 dicembre 2018 il Tribunale Federale della FIPAV pronunciandosi nel procedimento disciplinare avviato a carico di una tesserata si è espresso in merito all’istanza formulata dalla difesa diretta a sollecitare una diversa composizione del Collegio. Nello specifico il Tribunale ha ritenuto non meritevole la richiesta in quanto la stessa avrebbe dovuto presupporre quanto meno che il Tribunale avesse già valutato la condotta della tesserata nel momento in cui ha ritenuto di disporre la rimessione degli atti alla Procura Federale; “in verità, come si evince dal tenore letterale dell’atto di rimessione, ove si fa riferimento ad “eventuali profili di responsabilità”, tale attività valutativa è stata espressamente rimessa alla Procura Federale, quale unico organo legittimato all’avvio del procedimento disciplinare ed all’espletamento delle necessarie attività istruttorie”. Peraltro “in assenza di un’espressa previsione normativa federale, l’obbligo di astensione del Giudice può essere ricondotto nell’ambito dell’art. 51 c.p.c. che appunto elenca le fattispecie che impongono al Giudice di astenersi”. (Magistro/FIPAV)