FIPAV: responsabilità oggettiva
Con C.U. n. 57 del 27 luglio 2016 il Tribunale Federale Nazionale, chiamato ad esprimersi su una questione inerente la responsabilità oggettiva a seguito di violazione della privacy, ha sanzionato il Presidente “per non aver vigilato il complesso sportivo in maniera sufficiente prima e dopo la gara onde garantire l’incolumità e/o la privacy alle atlete mentre si trovavano nel loro spogliatoio” nonché il sodalizio poiché “le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta e sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento dei propri Dirigenti, soci e tesserati”. (M. De Toma/Female Volleyball Club Effesport Isernia ASD/FIPAV)