FIPAV: responsabilità oggettiva

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Con C.U. n. 57 del 27 luglio 2016 il Tribunale Federale Nazionale, chiamato ad esprimersi su una questione inerente la responsabilità oggettiva a seguito di violazione della privacy, ha sanzionato il Presidente “per non  aver  vigilato  il  complesso  sportivo  in  maniera  sufficiente prima e dopo la gara onde garantire l’incolumità e/o la privacy alle atlete mentre si trovavano nel loro spogliatoio” nonché il sodalizio poiché “le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta e sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento dei propri Dirigenti, soci e tesserati”. (M. De Toma/Female Volleyball Club Effesport Isernia ASD/FIPAV)

http://www.federvolley.it/sites/default/files/comunicati/file/57.15.16%20DE%20TOMA-FEMALE%20VOLLEYBALL.pdf