FIPAV: mezzi di prova
Con C.U. n. 32 del 18.04.2016 il Tribunale Federale Nazionale ha stabilito che per provare la circostanza per cui un atleta si alleni per una società sebbene la stessa sia tesserata per un sodalizio diverso, non sono sufficienti immagini fotografiche, estratti di pagine Facebook e corrispondenza intercorsa tra le parti, in quanto “Tale materiale probatorio, valutato nella sua oggettività, non consente di affermare oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza dello specifico fatto contestato; non vi è prova infatti che l’atleta si sia allenata con il nuovo sodalizio, nè che abbia fornito prestazioni pallavolistiche a favore del medesimo“. (Rasori – FIPAV)