FIPAV: Falsificazione del referto di gara.

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Con C.U. n. 59 del 31 maggio 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIPAV si è pronunciato nel procedimento disciplinare instaurato a carico di un arbitro che aveva falsificato un referto di gara cancellando la dichiarazione resa da un allenatore e sostituendola con una diversa dicitura. Il Tribunale dopo aver esaminato gli atti oggetto del procedimento, ha ritenuto l’arbitro responsabile della violazione di cui all’art. 13 dello Statuto FIPAV precisando che tale comportamento è “da considerarsi in assoluta distonia ed in palese contrasto con i regolamenti federali perché contrari ad ogni principio di lealtà e probità sportiva cardine dell’ordinamento Fipav, sono [comportamenti] ritenuti particolarmente gravi e di cattivo esempio, atteso che coinvolgono l’operato di un arbitro che per la figura rivestita dovrebbe essere colui che assicura il rispetto delle norme e delle regole disposte dalla Fipav”. (Gani/FIPAV)

http://www.federvolley.it/sites/default/files/comunicati/file/59%20QARRI%20GANI.pdf