FIPAV: esonero attività agonistica
Con C.U. n. 42 del 25.05.2016 il Tribunale Federale Nazionale ha stabilito che affinché si verifichi l’ipotesi di impedimento dello svolgimento dell’attività agonistica per l’intera stagione sportiva, è necessaria una “Prova rigorosa e certa in ordine al presunto esonero dell’atleta da parte del sodalizio” non essendo sufficiente nè la semplice non convocazione dell’atleta per la gara ufficiale nè una comunicazione scritta con la quale si invita l’atleta ad abbandonare il proprio alloggio in quanto questo rappresenta solo “Il venir meno di un benefit precedentemente riconosciuto all’atleta, ma oggettivamente non può essere interpretato come dichiarazione di esonero ed in sè e per sè non può rilevare ai fini del decidere“. (A.S.D. Pallavolo Teatini – Buccarini Morgana)
http://www.federvolley.it/sites/default/files/comunicati/file/42.15.16%20PALLAVOLO%20TEATINA.pdf