FIPAV: condotta fraudolenta mediante falsa attestazione o documentazione

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Con C.U. n. 9 del 1 agosto 2018 il Tribunale Federale della FIPAV esprimendosi nel procedimento disciplinare avviato a carico di un sodalizio e del suo legale rappresentante, responsabili di aver trasmesso tre certificati medici relativi al tesseramento di un atleta difformi nel loro contenuto determinando l’archiviazione di un procedimento avviato a loro carico, ha ritenuto responsabili i soggetti deferiti precisando che la condotta posta in essere è da ritenersi assunta in violazione dei principi dell’ordinamento FIPAV essendo palese la violazione dell’art. 81 Reg. Giustizia “in ragione del quale viene definita frode sportiva “ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull’età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione a Campionati ed altre manifestazioni ufficiali”. (Energym Bremas ASD/FIPAV)

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