FIPAV: condotta estorsiva

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Con C.U. n. 11 del 26.10.2016 il Tribunale Federale Nazionale è intervenuto con riguardo ad una fattispecie che vedeva interessato un soggetto che aveva artatamente registrato le dichiarazioni di un direttore di gara allo scopo di utilizzarle a fini estrosivi, soffermandosi per lo più sui connotati estorsivi della condotta stessa, stabilendo che il soggetto aveva avanzato una determinata richiesta all’arbitro “sulla base della registrazione di cui era in possesso. In ciò si concreata l’effetto ritorsivo, poiché l’azione dell’incolpata tendeva ad eliminare sia lo scomodo supervisore che le valutazioni tecniche per la stessa negative“. (Decorti /FIPAV)

http://www.federvolley.it/sites/default/files/comunicati/file/COMUNICATO%20N.%2011.pdf