FIPAV: “Condotta colpevole in costanza di sanzione”
Con il C.U. 11 del 12.09.2018 il Tribunale Federale FIPAV è intervenuto in merito alla condotta posta in essere dal Presidente di un sodalizio sportivo il quale inviava una comunicazione dal contenuto diffamatorio ad una molteplicità di indirizzi email. Al fine di valutare la condotta posta in essere e l’eventuale sanzione da comminare, il Giudicante ha precisato che nonostante il Presidente abbia cercato di mandare esente da colpa il club qualificando la missiva come una risposta di carattere personale, “tale assunto non solo si scontra con il contenuto letterale della email de qua ma anche con la natura federale dei numerosissimi (più di dieci) destinatari cui la missiva elettronica è stata recapitata. Il contegno del Presidente, inoltre, risulta degno di ulteriore biasimo in quanto lo stesso non solo rientra nell’alveo di un affatto simile illecito disciplinare accertato in capo al tesserato da questo Tribunale con Comunicato Ufficiale n. 13 del 16.11.2017, ma anche perché la condotta antiregolamentare è stata commessa (in spregio e) durante l’esecuzione della sanzione della sospensione da ogni attività federale comminata con il predetto Comunicato Ufficiale”. (A.S.D. Casano / Ciclistica Villafranca A.S.D.)