FIPAV: comportamento negligente dell’atleta.

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Con C.U. n. 63 del 7 giugno 2017 il Tribunale Nazionale della FIPAV si è pronunciato sul procedimento disciplinare avviato da un’affiliata a carico di una tesserata che aveva avanzato proprio ricorso per ottenere lo scioglimento del vincolo per mancata convocazione alla visita medica. Il Tribunale, preso atto delle difese del club che regolarmente aveva convocato l’atleta per la visita medica alla quale la stessa non si era presentata, ha applicato all’incolpata la sanzione della sospensione da ogni attività federale in quanto “la mancata risposta alla convocazione per sottoporsi a visita medica è circostanza già di per se grave e sufficiente per la dichiarazione di responsabilità disciplinare” e tuttalpiù risulta evidente che la tesserata con proprio comportamento negligente abbia taciuto sul possesso del certificato medico attendendo lo spirare del termine per il tesseramento per vincolarsi con altra società, aggirando così le norme poste a tutela degli atleti e delle società.

http://www.federvolley.it/sites/default/files/comunicati/file/63%20SPINA.pdf