FIP: Vincolo di collegabilità tra l’autore della violenza e la squadra sostenuta
Con C.U. n. 1079 del 27 aprile 2017 la Corte Sportiva d’Appello della FIP si è pronunciata sul ricorso presentato da un’affiliata che richiedeva l’annullamento della sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo quale oggettivamente responsabile dei gravi atti di teppismo di terzi occorsi a pochi secondi dal termine del 4 periodo della gara. La Corte, rilevato il disinteresse dei soggetti verso la partita in corso, nonché la condotta posta in essere dal club al fine di prevenire e contenere le manifestazioni violente, ha accolto il ricorso precisando che “seppur trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva della società per atti di teppismo compiuti da terzi, che prescinde da ogni giudizio di disvalore verso la società stessa, essa pur sempre presuppone un vincolo di collegabilità dell’autore della violenza con la squadra sostenuta che nel caso in esame non sussite”. (Nuova pallacanestro Monteroni/FIP).
http://www.fip.it/public/7/2405/csa%2013%20v.pdf