FIP: Responsabilità oggettiva per le violazioni commesse dal proprio tesserato
A seguito del provvedimento emesso dal Giudice sportivo con il quale veniva disposta la ripetizione di una gara in virtù della mancata prosecuzione della stessa per impraticabilità del campo di gioco per cause non imputabili ad entrambe le società, un’affiliata ha impugnato la decisione alla Corte Sportiva d’Appello della FIP imputando la responsabilità del terreno impraticabile all’avversaria. La Corte Sportiva ritenuto che sulla base delle risultanze la sospensione della gara è stata inequivocabilmente determinata dalla condotta tenuta dal giocatore della squadra avversaria che protestando avverso le decisioni arbitrali ha colpito con un violento calcio una borsa medica causando la rottura di un flacone di olio per massaggi il cui contenuto si riversava anche lungo il fondo campo, ha accolto il reclamo omologando il risultato conseguito sul campo fino all’intervenuta sospensione ritenendo responsabile la società avversaria a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni commesse dal proprio tesserato. (SSDaRL Basket Golfo/BK Rosmini Domodossola).