FIP: Presunta violazione del ne bis in idem

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Con C.U. n. 482 del 23 ottobre 2018 il Tribunale Federale della FIP ha inflitto la sanzione dell’inibizione di tre anni ai danni di un allenatore responsabile di aver impartito precise disposizioni ai propri giocatori per perdere un incontro falsando l’esito della gara. Il Tribunale inoltre pronunciandosi sull’eccezione preliminare sollevata dagli incolpati che ritenevano violato il principio del ne bis in idem in quanto già sanzionati con comunicato del Giudice sportivo regionale, non ha accolto l’eccezione precisando che le sanzioni comminate dal giudice sportivo sono tutte conseguenze dirette e previste dai vigenti regolamenti dell’omologazione della gara mentre questo procedimento, “come prevede l’art. 106 RG, scaturisce da un atto di deferimento della procura federale che, ravvisata la violazione di norme, ha correttamente ritenuto di porre all’attenzione del Tribunale i comportamenti di tesserati e affiliate perché ne venissero valutati i comportamenti al fine di assumere i consequenziali eventuali provvedimenti”. (Patera+altri/FIP)

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