FIP: grado di certezza della prova

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Con C.U. n. 119 del 02 agosto 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIP è intervenuto a seguito di un deferimento nei confronti di un soggetto che, a dire della Procura Federale, aveva tenuto una condotta irriguardosa, offensiva ed aggressiva nel corso di una competizione sportiva. Sul punto il Tribunale Federale Nazionale si è soffermato non tanto sul merito dell’incolpazione quanto sulla sufficienza delle prove raccolte al fine di affermare la colpevolezza del deferito. In proposito, il giudice, richiamando l’orientamento del Collegio di Garanzia, ha precisato che “nell’ordinamento disciplinare sportivo muta la regola probatoria: mentre nel processo penale vige la regola della “prova oltre il ragionevole dubbio”, in quello disciplinare sportivo vale quella della preponderanza del ragionevole dubbio o del “più probabile che non”. (F. Martini / FIP)

http://www.fip.it/public/7/10026/tf%20120.pdf