FIP: condotta fraudolenta
Con C.U. n. 279 del 29 ottobre 2015 il Tribunale Federale Nazionale ha disposto l’inibizione di tre anni e sei mesi per il tesserato che, mediante il suo comportamento, ha posto in essere una condotta fraudolenta che presenta gli estremi, sia oggettivi che soggettivi, della frode sportiva intesa “come qualsiasi atto diretto ad assicurare ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio”. Detta condotta, secondo l’organo giudicante, “risulta punibile al momento del suo compimento a prescindere dalla produzione di un danno patrimoniale, il cui accertamento è irrilevante rispetto alla realizzazione della frode sportiva consumata”.