FIP: Comportamento offensivo nei confronti degli Organi di Giustizia

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La procura federale all’esito dell’indagine svolta nei confronti del Presidente di un’affiliata ha deferito la tesserata avanti al Tribunale Federale della FIP ritenendola responsabile della violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia per aver inviato una mail al giudice Sportivo dal contenuto offensivo e lesivo della reputazione dello stesso e degli organi di giustizia della FIP. Il Tribunale Federale, ritenuto che il contenuto delle affermazioni rivolte dalla tesserata, a mezzo di posta elettronica, deve effettivamente ritenersi offensivo nei confronti degli organi di giustizia sportiva in generale, ha applicato la sanzione dell’inibizione temporanea per accertata violazione degli artt. 2 e 44 Regolamento di Giustizia FIP. (Gitani/FIP)

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