FIP: Comportamento offensivo nei confronti degli Organi di Giustizia
La procura federale all’esito dell’indagine svolta nei confronti del Presidente di un’affiliata ha deferito la tesserata avanti al Tribunale Federale della FIP ritenendola responsabile della violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia per aver inviato una mail al giudice Sportivo dal contenuto offensivo e lesivo della reputazione dello stesso e degli organi di giustizia della FIP. Il Tribunale Federale, ritenuto che il contenuto delle affermazioni rivolte dalla tesserata, a mezzo di posta elettronica, deve effettivamente ritenersi offensivo nei confronti degli organi di giustizia sportiva in generale, ha applicato la sanzione dell’inibizione temporanea per accertata violazione degli artt. 2 e 44 Regolamento di Giustizia FIP. (Gitani/FIP)