FIP: Competenza giudice ordinario
Con il C.U. n. 538 del 30 novembre 2016, il Tribunale Federale della FIP ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il reclamo promosso avverso il provvedimento del Presidente Federale con il quale dichiarava “risolto di diritto e con effetto immediato il rapporto contrattuale“, per inadempimento contrattuale, con un arbitro tesserato CIA, avendo quest’ultimo “arbitrato una competizione sportiva organizzata da soggetto non riconosciuto dalla FIP“.
Alla luce della richiesta del ricorrente di dichiarare illegittimo il provvedimento del Presidente Federale, il Tribunale Federale giudicava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo di “poter conoscere e decidere questioni relative a comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni sportive, ma di non poter operare in ambiti in cui la sanzione non si inserisca nell’ambito sportivo“, ritenendo quindi che “la competenza debba necessariamente essere quella del giudice sportivo” (FIP, TF n. 59, pubblicato con C.U. n. 538 del 30 novembre 2016 – Carmelo Paternicò/FIP).