FIP: Adempimenti economici per l’accesso alla giustizia

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Con C.U. n. 618 del 14 dicembre 2017 la Corte Federale d’Appello della FIP pronunciandosi sul reclamo proposto da un’affiliata avverso la decisione assunta in primo grado dal Tribunale Federale, ha ritenuto inammissibile il reclamo alla luce del disposto dell’art. 78 Regolamento Giustizia relativamente alla mancanza del contributo dovuto per l’accesso alla giustizia precisando che “in base ai principi contenuti nel detto articolo, il contributo è dovuto dal reclamante […] e deve essere versato precedentemente alla formalizzazione dell’atto di reclamo con bonifico bancario o autorizzazione all’addebito sulla scheda contabile della società”, “il mancato versamento del contributo o la mancata autorizzazione all’addebito comportano la declaratoria di inammissibilità del reclamo”. (Virtus A.S.D./FIP)

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