FIGC: Violazione di doveri e obblighi generali.
Con C.U. n. 23 del 2 novembre 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC pronunciandosi sul deferimento proposto a carico di un tesserato all’epoca dei fatti Presidente di un’affiliata, per aver lo stesso impedito alla squadra di disputare regolarmente gli allenamenti per le gare e le gare del campionato, ha ritenuto responsabile l’incolpato, rilevando l’infondatezza e l’irrilevanza degli argomenti difensivi sollevati, per condotte scorrette e sleali sotto il profilo gestionale, sportivo ed economico del sodalizio in violazione dell’art. 1bis del CGS avendo quest’ultimo impedito ai calciatori di svolgere regolarmente le attività sportive, non potendo disputare 5 gare casalinghe del campionato. (Pincione/FIGC)