FIGC: Violazione del principio del contraddittorio
Con C.U. n. 4 del 13 luglio 2017 il tribunale Nazionale Federale della FIGC pronunciandosi sul deferimento proposto a carico di un tesserato che in violazione della normativa federale non aveva provveduto a depositare l’accordo economico sottoscritto con il calciatore entro il termine previsto, ha dichiarato improcedibile il deferimento precisando che il mancato inoltro da parte della Procura degli atti sottesi alla conclusione delle indagini è circostanza idonea ad integrare la violazione del principio ordinamentale inderogabile del contraddittorio. (Vangone/FIGC).