FIGC: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità

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Con C.U. n. 2 del 5.07.2016 la Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, ha sanzionato con l’inibizione il Presidente del Comitato Regionale, responsabile della “colpevole non separata tenuta della contabilità, l’ottenimento non legittimo del finanziamento e l’utilizzo dello stesso a scopi differenti rispetto a quelli vincolati per i quali era stato concesso”. Infatti, “sebbene il richiedente del contributo sia stato il Comitato Umbria, i lavori, aventi ad oggetto unitariamente la costruzione del campo di gioco e dei locali della nuova sede, sono stati commissionati dalla società Umbria Calcio S.r.l., pur sempre soggetto diverso dal Comitato. Tutto ciò ha comportato, anche per l’inevitabile trasferimento dei flussi del finanziamento pubblico dal Comitato alla società Calcio Umbria, titolare dell’appalto e soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo nei confronti dell’appaltatore, un deficit di decifrabilità e trasparenza della contabilità e dei movimenti finanziari direttamente riconducibili al finanziamento che il Comitato aveva ottenuto dalla Regione Umbria per la costruzione del solo campo di gioco (e quindi non per la realizzazione della nuova sede del Comitato)”. (L. Repace/FIGC)

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