FIGC: Variazione delle qualifiche e degli incarichi dei dirigenti tesserati.
Con C.U. n. 25 del 2 maggio 2017 il Tribunale Federale Nazionale – sezione tesseramenti della FIGC è stato chiamato a pronunciarsi sulla regolarità di un calciatore che aveva rivestito la carica di Presidente e in conseguenza delle sue dimissioni era stato successivamente tesserato come calciatore. Il Tribunale, valutato il termine decorso dall’avvenuta comunicazione della variazione da parte della società alla Lega competente, ha ritenuto regolare la posizione del calciatore precisando che la società ha rispettato il termine di cui dall’art. 37 NOIF il quale prevede che “ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione”. (posizione Vanni Giuliano).
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/67.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2537460_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf