FIGC: sanzioni sportive e principio di distinzione

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Con C.U. n. 63 del 12 gennaio 2017 la Corte Sportiva d’Appello in accoglimento del ricorso proposto da una società calcistica – Divisione Calcio a 5 – che aveva schierato nella prima gara ufficiale di Campionato di Serie A un calciatore squalificato nel corso dell’ultima giornata della pregressa stagione del Campionato Nazionale Under 21, ha specificato che la squalifica di un calciatore deve essere scontata nella prima gara ufficiale tout court disputata dal sodalizio sportivo, seppur diverso dal precedente. Infatti, ad avviso della Corte è necessario che si tratti della medesima tipologia di competizione sportiva e all’uopo ha confermato l’orientamento maggioritario del principio di distinzione tra “gare di Coppia Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali … e gare diverse da quelle di Coppia Italia e delle Coppe Regioni”, specificando che “la sanzione sportiva della squalifica” deve essere “nel concreto scontata con riferimento a gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito sportivo in relazione al quale la sanzione è comminata”. (A.S.D. Pescara/FIGC).

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