FIGC: Sanzione irrogata nell’ambito della Coppa Italia.

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Con C.U. n. 140 del 19 maggio 2017 la Corte Sportiva d’Appello della FIGC si è pronunciata sul ricorso presentato da un’affiliata avverso la decisione del giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 che aveva omologato il risultato di un incontro respingendo il reclamo proposto in relazione alla posizione irregolare di un giocatore avversario. La Corte, rilevando che la sanzione della squalifica è stata decretata dal Giudice Sportivo a seguito della gara valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie B, ha respinto l’appello della ricorrente precisando che deve ritenersi inequivocabilmente applicabile la diposizione di cui all’art. 22 c. 6 CGS che disciplina il dovere, per le sole società di Serie A e A2, di scontrare nel campionato successivo le sanzioni irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Calcio a 5. (ASD Augusta1986/ ASD Meta C5).

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