FIGC: Risoluzione mandato
Con C.U. 4/PS del 14.11.2016 la Commissione Procuratori Sportivi ha stabilito che nell’ipotesi in cui un calciatore professionista che sottoscrive un mandato con un Procuratore e susseguentemente, prima della naturale scadenza dello stesso invii al medesimo formale lettera di revoca, può successivamente sottoscrivere nuovo mandato con altro e diverso Procuratore Sportivo il quale non incorrerà in alcuna violazione in quanto “dato unico di riferimento diventa la valutazione soggettiva del calciatore che dichiara di cessare i rapporti con … (seppure in una enunciazione che può essere approfondita in sede di giustizia ordinaria in ordine alla corretta disciplina della revoca di un mandato professionale ed in ordine alle conseguenze economiche di tale recesso). Dato tale elemento concreto ed esistente (cessazione del rapporto col procuratore) il … ha posto in essere con media diligenza un’attività di subentro nel rapporto di procuratore realizzando una affidamento in quanto il calciatore aveva cessato il rapporto in essere con il signor …“. (D. Piraino / FIGC)