FIGC: risoluzione accordo sull’applicazione della sanzione
Con C.U. n. 50 del del 4.08.2016 la Corte Federale d’Appello ha stabilito che nell’ipotesi in cui un deferito convenga con la Procura Federale l’applicazione della sanzione ex art. 32 sexies CGS FIGC e successivamente non dia seguito all’accordo omettendo il pagamento della sanzione nei termini indicati, non può sostenere la illegittimità della risoluzione dell’accordo raggiunto sulla scorta dell’intervenuto provvedimento di sequestro del giudice penale in quanto se “tale situazione fosse stata realmente impeditiva per l’interessato, o comunque avvertita come tale, il Leonardi non avrebbe dovuto concordare alcuna sanzione pecuniaria con la Procura federale stante l’inevitabile riserva mentale, non legittimabile, circa la possibilità di adempiere nei termini stabiliti dall’ordinamento sportivo“. (P. Leonardi / FIGC)