FIGC: riduzione degli emolumenti

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Con C.U. n. 3 del 18.07.2016 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, è intervenuto a seguito di in un acceso diverbio tra un calciatore ed un dirigente della medesima società, dal quale scaturiva l’allontanamento del predetto giocatore, sancito tramite una lettera scritta del sodalizio nel quale lo stesso si impegnava a corrispondere al tesserato il residuo ancora dovuto sino al termine della stagione, stabilendo che “la cessazione delle prestazioni sportive del calciatore in favore della società è intervenuta per unilaterale decisione della Società e che pertanto, contrariamente a quanto affermato nella delibera impugnata, non possa ricorrere nel caso di specie la fattispecie di cui all’art. 6 dell’accordo economico circa la proporzionale riduzione degli emolumenti che, viceversa, devono essere corrisposti per intero al calciatore, anche a fronte del formale impegno in tal senso assunto dalla Società“. (A. Dinaro/FIGC)

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