FIGC: Responsabilità dell’amministratore e fallimento societario

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Tribunale Federale Nazionale figc

Con il C.U. n.2 del 28.07.2014, la Corte Disciplinare Nazionale sanciva come, in ambito di fallimento societario, la preclusione di cui all’art. 21, comma 3, delle NOIF non può essere ritenuta automatica nel semplice caso di dichiarazione di fallimento della società sportiva di cui si è amministratori e che la stessa preclusione presuppone l’accertamento di profili di colpa dell’amministratore. Come si evince dalla nota “è palese l’intento del legislatore federale di punire la colposa gestione e amministrazione delle Società calcistiche che possa condurre a dissesti finanziari e al fallimento, indipendentemente da ogni intento doloso fraudolento che, come nel caso in esame, può del tutto mancare, o anche in presenza di un impegno personale nel tentativo di ripianare il dissesto provocato anche con patrimoni personali”. (M. Balzamo /Figc)

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