FIGC: reiterato comportamento irriguardoso
Con C.U. n. 49 del 6.12.2016 la Corte Sportiva d’Appello è intervenuta a seguito di una squalifica inflitta ad un allenatore per reiterato comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, statuendo che il tesserato “si è reso responsabile delle condotte imputategli dal Giudice Sportivo nell’ambito di un medesimo contesto fattuale. A ben vedere, infatti, l’aver acceduto indebitamente sul terreno di gioco, recandosi negli spogliatoi e profferendo l’espressione irriguardosa di cui al referto arbitrale, si colloca indubbiamente in un rapporto di contestualità con le proteste che hanno cagionato l’espulsione subita nel corso della medesima gara. Pertanto, gli illeciti disciplinari commessi … debbono indubbiamente essere ricondotti sotto il vincolo della continuazione, di talché risulta congrua la riduzione di cui al dispositivo“. (A.S.D. Sammaurese / FIGC)
Foto: Sammaurense.it