FIGC: Prova televisiva e supporto audio
Con C.U. n. 29 del 18 settembre 2018 la Corte Sportiva d’Appello della FIGC pronunciandosi nel procedimento d’urgenza avviato da un’affiliata avverso la sanzione di una giornata di squalifica comminata ad un calciatore responsabile di aver pronunciato un’espressione blasfema nel corso della gara, ha respinto i motivi di ricorso con i quali la società rilevava la mancanza del supporto audio alla prova televisiva utilizzata, precisando che “la prova televisiva, di cui all’art. 35, comma 1.3, C.G.S., debba necessariamente comprendere l’esame non solo delle immagini, ma anche dell’audio alle stesse sincronizzato” solo per l’ipotesi in cui dalle immagini televisive non emerga, chiaramente, chi abbia pronunciato l’espressione blasfema e sia, pertanto, necessario procedere ad un riscontro tra le immagini e il sonoro”. (Udinese calcio spa/FIGC)