FIGC: premio di preparazione
Con C.U. n. 6 del 4.08.2016 il Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, ha rigettato il reclamo del sodalizio sportivo, condannato in primo grado dalla Commissione Premi al pagamento del premio di preparazione, rigettando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva “per avere essa tesserato il Calciatore in regime di trasferimento temporaneo sino al 30.06.2016 dalla Società [omissis], effettiva titolare del primo tesseramento pluriennale”. Il TFN ha statuito che la “fattispecie rientra, quindi, nell’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 96 NOIF”. Infatti, “la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo), comporta sempre e comunque l’obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse”. (ASD Pro Cervignano Muscoli/ASD Aquileia)