FIGC: Perdita della gara
Con C.U. n. 172 del 27 giugno 2018 la Corte Sportiva d’Appello della FIGC è intervenuta sancendo un principio riguardante la sanzione della perdita della gara avanzata da un sodalizio sportivo per alcuni fatti commessi dai tesserati del club avversario. Sul punto la Corte Sportiva d’Appello ha stabilito che la “particolare incisività della punizione della perdita della gara che, vale sottolinearlo, si traduce nel ribaltamento del risultato conseguito sul campo, richiede, infatti, una rigorosa individuazione del nesso logico che a determinati comportamenti (il cui materiale accadimento non è, in alcun modo, controverso nel caso che occupa) ricollega la valutazione della conseguente irregolarità dello svolgimento della gara. Non a caso, nel corpo del medesimo primo comma dell’art. 17 del C.G.S. è disposto che “Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1” e dunque anche la sanzione dell’ammenda di cui alla lett. b) del primo comma dell’art. 18. In altri termini, lo stesso art. 17 del C.G.S. non riconnette in maniera automatica la punizione della perdita della gara ad ogni e qualsivoglia accadimento occorso durante lo svolgimento della gara, ma esclusivamente a quelli connotati dalla idoneità, per le modalità, i tempi e le caratteristiche degli stessi, a compromettere il regolare svolgimento della gara.” (U.S. Città di Palermo / Frosinone Calcio S.r.l.)