FIGC: ordinatorietà termine ex art. 32 ter comma 4 C.G.S.

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Con C.U. n. 91 del 19 gennaio 2017 la Corte Federale d’Appello si è pronunciata in relazione all’asserita perentorietà del termine entro cui il Procuratore Federale “deve” esercitare l’azione disciplinare osservando che “in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S. allo stesso deve essere negata natura perentoria” e, pertanto, nel merito ha rigettato il motivo addotto dal ricorrente, che al momento dei fatti rivestiva la qualifica di arbitro, precisando che il termine de quo può essere qualificato come “acceleratorio” atteso che “all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio”. (Adnan/FIGC)

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