FIGC: notificazione e diritto di difesa

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lnd lega nazionale dilettanti

Con C.U. n. 98 del 5.04.2016 la Corte Federale D’Appello ha accolto, annullando con rinvio al Giudice di primo grado, il ricorso del tesserato al quale erano state inoltrate le comunicazioni relative al procedimento disciplinare alla sede della società, anziché al personale indirizzo di residenza. Infatti, a far data antecedente rispetto ad alcune comunicazioni degli organi di giustizia, il tesserato aveva regolarmente trasmesso alla L.N.D. la variazione dell’organigramma della società, di cui non era più legale rappresentante. “Risulta pertanto evidente che alcuna delle comunicazioni previste dal C.G.S. a garanzia della regolarità del contraddittorio sia stata validamente compiuta con la conseguente violazione del diritto di difesa”.

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