FIGC: notifica via posta ordinaria

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Tribunale Federale Nazionale figc

Con C.U. n. 6 del 22.09.2016 il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti è intervenuto a seguito di un ricorso notificato a mezzo posta ordinaria presso l’indirizzo di residenza del legale rappresentante del club stabilendo che “è pacifico, che in tema di notifiche a mezzo del servizio postale, ove la notificazione venga eseguita nella casa di abitazione del destinatario, la consegna effettuata ad una persona di famiglia o addetta alla casa, determina la presunzione di conoscenza dell’atto notificato da parte del destinatario, salvo che quest’ultimo provi l’insussistenza di un rapporto di convivenza” con la conseguenza che il conteggio dei termini per la memoria di costituzione decorre dalla data di ricevimento della raccomandata.   (Gavagni L. / Real Aglianese)

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