FIGC: Mancanza di motivazioni nel ricorso.

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Con C.U. n. 26 dell’11 agosto 2017 la Corte Federale d’Appello della FIGC intervenendo sul reclamo proposto da un tesserato avverso la decisione assunta a suo carico in primo grado per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento di un calciatore e sottoporlo agli accertamenti medici, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto procedendo “ad una piana lettura del ricorso de quo emerge con immediatezza come non risultino nemmeno enunciati i motivi di doglianza che renderebbero la decisione gravata suscettiva di riforma” in plateale violazione delle disposizioni che prescrivono che i ricorsi ed i reclami devono essere motivati. (ASD Concordia Calcio di Napoli/FIGC)

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/14.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2538778_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf