FIGC: libertà associativa e ordinamento federale
Con C.U. n. 93 del 31.03.2016 la Corte Federale d’Appello ha statuito che “l’ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall’ordinamento statale e che, ciò nondimeno, in ragione della cd. affectio societatis, restano pienamente esigibili nei confronti degli associati e possono essere presidiate da autonome sanzioni”, essendo esclusa la possibilità di adempimento del deposito della fideiussione bancaria con qualsivoglia modalità alternativa non espressamente prevista nel comunicato ufficiale che regolava l’ammissione al campionato di Lega Pro 2015/2016. (Vigorito–Benevento Calcio/FIGC)