FIGC: Irritualità dell’integrazione del contraddittorio

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Con Comunicato Ufficiale n. 53 del 29 marzo 2019 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC si è pronunciato in merito al ricorso presentato da un arbitro effettivo AIA avverso la decisione di dismissioni disposta dal Comitato Nazionale AIA. In quella sede il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso ritenendo fondata l’eccezione di irritualità dell’integrazione del contraddittorio così come effettuato dal ricorrente che si era limitato ad inviare ai controinteressati una lettera riassuntiva dei termini di ricorso. Secondo il Tribunale infatti “La lettera utilizzata dal ricorrente per l’integrazione del contraddittorio non è una copia del ricorso introduttivo e neppure un atto che riproduca il contenuto di tale ricorso e che dia anche conto degli sviluppi procedurali successivi all’introduzione del procedimento”, pertanto la genericità dell’atto è tale da non poter ritenere applicabile, neppure in via astratta, il principio di conservazione degli atti. (De Remigis/AIA)

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