FIGC: Intenzionalità e volontarietà della condotta violenta
Con C.U. n. 73 del 7 febbraio 2017 la Corte Sportiva d’Appello della FIGC si è pronunciata sul ricorso presentato da una società a seguito della squalifica comminata dal Giudice di prime cure ad un proprio tesserato responsabile di aver tenuto una condotta violenta nei confronti di un altro calciatore già riverso a terra nel campo di gioco. Nel caso di specie la Corte ha precisato che la fattispecie risulterebbe aggravata tenuto conto che il calciatore faceva ingresso in campo dalla panchina con l’intento di “colpire con un calcio un avversario”; l’Organo giudicante, pertanto, ha ritenuto sussumibile tale condotta in un “comportamento connotato da ‘intenzionalità e volontarietà mirant[e] a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri’”. (S.S.D. Avezzano Calcio A.R.L./FIGC)