FIGC: Inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria
Con C.U. n. 53 del 27 marzo 2018 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC si è pronunciato sul deferimento proposto a carico di un tesserato responsabile di aver posto in essere reiterate condotte particolarmente gravi perseguite ai danni di alcuni minori. Il Tribunale valutati gli atti di indagine ha ritenuto responsabile il tesserato per le condotte poste in essere connotate peraltro dall’utilizzo degli strumenti “social” che facilmente sfuggono ai controlli genitoriali, con l’uso dell’inganno attuato dietro ai profili Facebook appartenenti ad inesistenti soggetti femminili, condividendo “la richiesta della Procura Federale per l’irrogazione della sanzione massima edittale di anni 5 di inibizione con l’aggiunta della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC, come prevista dall’art. 19, co. 3°, CGS”. (Baratta/FIGC).