FIGC: incompatibilità professionale

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Con C.U. n. 1 del 05.07.2016 la Corte Federale d’Appello – Sezione Consultiva, si è pronunciata in merito ad un quesito proposto dal Presidente FIGC con riguardo alla circostanza “Se l’attività di procuratore sportivo sia o meno compatibile con l’incarico di natura tecnica svolto presso la FIGC, nell’ambito delle squadre nazionali, da soggetto che ha rapporto di parentela di primo grado in linea retta con il procuratore sportivo“, stabilendo che “Il rapporto di parentela in linea retta di primo grado con soggetto titolare di incarico federale di natura tecnica rende evidentemente incompatibile,  alla stregua della portata generale della norma vigente sopra descritta, l’esercizio dell’attività di procuratore sportivo. Tale principio può trovare parziale smentita, e quindi limiti alla sua applicazione, solo quando l’incarico federale attribuito al soggetto “in rapporto” col procuratore sia estraneo all’area tecnica della Federazione o della società affiliata, oppure non sia contrassegnato da potestà decisionale, come nel caso, ad esempio, di mansioni solo operative o dell’atleta tesserato perla società“.  (Parere Presidente FIGC)

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